Lo Statuto

1 Associazione

1.1 Costituzione e sede

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER” (più brevemente, per brevità, “A.I.I.P.” o “AIIP”).

La sede dell’Associazione è a Milano.

1.2 Finalità

1. L’Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e non distorsione della concorrenza, anche attraverso l’eliminazione di barriere che ne ostacolano la crescita:

  1. l’accesso al mercato delle reti e/o dei servizi di comunicazione elettronica realizzati con ogni tecnologia, ivi compreso l’accesso ad internet, e la relativa fornitura al pubblico;
  2. l’accesso al mercato dei contenuti e servizi di qualsivoglia tipologia, ivi inclusi i contenuti multimediali, fruibili tramite reti e/o servizi di comunicazione elettronica, e la relativa fornitura al pubblico;
  3. lo sviluppo, la convergenza, l’interconnessione l’accesso e l’interoperabilità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi servizi fissi, mobili e nomadici;
  4. la neutralità tecnologica come non discriminazione fra tecnologie, contenuti, applicazioni e servizi e non imposizione di una particolare tecnologia rispetto alle altre;
  5. a ricerca e lo sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche;

b) promuovere lo sviluppo di un mercato delle telecomunicazioni basato su principi di trasparenza, equità e non discriminazione tramite:

  1. la promozione di regole di comportamento etico nell’erogazione e nelle gestione dei servizi;
  2. la trasparenza dei rapporti tecnici ed economici fra Operatori;
  3. la promozione dei valori dell’imprenditorialità, della solidarietà, della trasparenza e della collaborazione fra imprese, fermi restando gli obiettivi competitivi di ciascuna di esse;

c) tutelare le imprese associate:

  1. promuovendo iniziative volte a migliorare la competitività e l’attrattività del contesto territoriale in cui le imprese di telecomunicazioni si trovano ad operare;
  2. rappresentando le imprese presso autorità, enti ed istituzioni locali, nazionali e/o internazionali, nonché presso altre associazioni di imprese o enti rappresentativi, nell’interesse delle stesse imprese;
  3. presidiando la normativa generale e regolamentare, italiana e dell’Unione Europea, disciplinante le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ed, in genere, qualsiasi servizio o contenuto veicolato tramite le predetti reti o servizi, eventualmente formulando proposte di redazione o modifica della medesima e diffondendola presso le imprese associate;
  4. favorendone lo sviluppo e il benessere nel contesto degli interessi generali del Paese e della loro evoluzione alla luce del contesto internazionale.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità l’Associazione si impegna, in via esemplificativa, a:

  1. fornire assistenza agli associati servizi di assistenza, consulenza e informazione per l’interpretazione e l’analisi della regolamentazione di settore nonché supporto nei confronti di autorità pubbliche, istituzioni pubbliche ed organismi privati;
  2. formulare proposte per la disciplina normativa e regolamentare del settore, a livello nazionale, europeo e internazionale e contribuire all’elaborazione di norme e prassi su tematiche inerenti l’attività d’impresa;
  3. collaborare con interlocutori politici, amministrativi e tecnici per l’elaborazione di iniziative volte allo sviluppo dell’economia e alla crescita del Paese, delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle imprese di telecomunicazioni;
  4. coordinare le proprie attività e/o partecipare ad associazioni analoghe anche di altri Paesi;
  5. designare e nominare propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell’Associazione;
  6. assistere e tutelare, se del caso anche in giudizio ed in qualsiasi sede, ordine e grado e giurisdizione competente, in materie inerente l’interesse degli associati e dell’Associazione stessa;
  7. organizzare eventi o partecipare ad iniziative di terzi allo scopo di promuovere i principi o comunque perseguire le finalità dell’Associazione nonché alla tutela collettiva degli interessi economici generali delle imprese;
  8. partecipare a seminari, incontri ed audizioni, anche presso Autorità Italiane o Estere, relative alla regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nonché dei servizi e prodotti veicolati tramite le predette reti o servizi, eventualmente designando e nominando propri rappresentanti presso enti, organi e commissioni in cui sia consentita una rappresentanza dell’Associazione;
  9. sostenere, anche economicamente, progetti di ricerca e sviluppo o centri di attività di coordinamento e documentazione;
  10. individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e/o servizi per sostenere le imprese nell’accrescimento della loro competitività;
  11. espletare ogni altro compito affidato all’Associazione dall’Assemblea.

3. L’Associazione non persegue fini di lucro e può promuovere attività di natura imprenditoriale solo se finalizzate a realizzare gli scopi associativi in modo più efficace, eventualmente assumendo anche partecipazioni. Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione può altresì costituire, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni specializzate, organizzazioni e enti nazionali, comunitari ed internazionali.

4. L’Associazione è apartitica, autonoma ed indipendente da ogni condizionamento esterno.

2 Associati

2.1 Membri dell’Associazione

1. Possono aderire all’Associazione le imprese che erogano, tramite infrastrutture proprie o di terzi, reti e/o servizi di comunicazione elettronica (es: fornitura al pubblico di reti e/o servizi di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, incluso l’accesso a Internet ed il trasporto su reti IP, servizi di fonia vocale, servizi multifunzione nomadici, servizi di telefonia mobile, servizi wireless terrestri e satellitari), servizi di data center, housing, hosting, servizi cloud, reti definite via software (es. SDWAN), servizi a valore aggiunto inerenti i predetti settori, servizi della società dell’informazione o comunque servizi fruibili attraverso Internet, nel rispetto della normativa e delle leggi vigenti i, che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’oggetto sociale, come risultante dagli atti depositati presso la Camera di Commercio, deve comprendere almeno una delle attività di cui al precedente paragrafo;
  2. l’impresa rientra nella classificazione dei codici Ateco gruppo 61 o 63.11;
  3. l’impresa è iscritta la Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
  4. l’impresa è titolare di autorizzazione generale di cui all’art. 25 del D.Lgs. 295/03 e sue successive modifiche intervenenti;
  5. l’impresa si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito delle comunicazioni elettroniche;
  6. associazioni di imprese aventi i requisiti di cui ai punti precedenti.

2. Non possono essere associate le imprese in liquidazione o quelle per le quali siano in corso le procedure previste dal D.Lgs. n. 14/2019.

2.2 Ammissione di nuovi Associati

1. La domanda di ammissione come nuovo Associato, costituita da un modulo di adesione regolarmente compilato sottoscritto dal legale rappresentante del potenziale associato, corredato da una visura camerale e da una presentazione aziendale ed eventuale documentazione ad essa relativa, ivi incluse le lettere di presentazione di almeno due associati, deve essere inviata all’Associazione tramite PEC dal legale rappresentante dell’impresa che intende associarsi.

2. La domanda è sottoposta ad una verifica preventiva per accertare che l’impresa candidata come nuovo Associato abbia i requisiti descritti all’art. 2.1 del presente Statuto. L’Associazione può richiedere all’impresa candidata ogni documentazione ritenuta utile a tale verifica (es. visura camerale, bilancio, note illustrative sulla composizione societaria e sulla governance interna, ecc.).

3. All’esito della verifica il Consiglio Direttivo delibererà, con voto a scrutinio palese, in merito all’ammissione dell’impresa candidata durante la prima riunione o in quella immediatamente successiva, indicando la quota associativa che il nuovo associato è tenuto a corrispondere per l’anno in corso al momento dell’ammissione.

4. Fermi restando gli obblighi maturati a seguito dell’ammissione, l’impresa ammessa dal Consiglio, diventerà Associata al pagamento della quota annuale, o di rateo calcolato su base mensile per ammissioni avvenute nel corso dell’anno.

2.3 Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno diritto a:

  1. partecipare all’Assemblea Generale dell’Associazione;
  2. partecipare ad eventuali eventi organizzati dall’Associazione;
  3. ricevere informazione, assistenza e consulenza e, se del caso, tutela;
  4. ricevere tutte le prestazioni dirette alla generalità degli Associati;
  5. ricevere tutte le prestazioni istituzionali di rappresentanza diretta ed indiretta.

2. Gli Associati hanno il dovere di:

  1. comunicare l’ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato nonché, ove dovuta, copia dell’ultima comunicazione per il “contributo SCM” dei dati anagrafici ed economici presentata annualmente all’AGCOM; qualora non dovuta, l’Associato dovrà produrre documentazione alternativa comprovante il fatturato conseguito nel mercato delle comunicazioni elettroniche;
  2. corrispondere annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo nel termine previsto;
  3. osservare il presente Statuto e quanto verrà disposto dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze;
  4. conformare i propri comportamenti al Codice etico dell’Associazione, se predisposto;
  5. comunicare all’Associazione, nei tempi e nei modi richiesti, ogni dato necessario all’aggiornamento dell’elenco degli associati e dei loro rappresentanti;
  6. fornire all’Associazione elementi, notizie e dati richiesti per l’espletamento degli scopi istituzionali;
  7. partecipare all’Associazione in persona del titolare o del legale rappresentante o di altra persona da questi indicata tramite PEC, scelta tra i membri del consiglio di amministrazione o tra i collaboratori, dipendenti o consulenti, con ruoli di responsabilità rilevante nell’organizzazione aziendale, che può partecipare per conto di un solo Associato. Il rappresentante scelto non deve aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono deve essere sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione. Il possesso di tali requisiti è attestato dall’Associato che è tenuto a sostituire il rappresentante qualora tali requisiti vengano meno. Il Consiglio Direttivo può richiedere di produrre documentazione a conferma;
  8. partecipare attivamente alla vita associativa, in particolare all’Assemblea Generale ed alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte, nonché promuovere lo scambio di informazioni fra gli Associati e l’attivazione di nuovi servizi o eventi di particolare rilevanza esterna a supporto dell’immagine e della legittimazione associativa;
  9. non diffondere all’esterno informazioni eventualmente ottenute tramite la partecipazione alla vita associativa;
  10. non assumere iniziative di comunicazione esterna potenzialmente lesive, né iniziative che possano ostacolare gli interessi rappresentati dall’Associazione.

2.4 Quote associative

1. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo secondo criteri che tengono conto dei ricavi conseguiti dall’Associato nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come risultanti dalla comunicazione relativa all’anno precedente dei dati anagrafici ed economici presentati annualmente all’AGCOM quale base del calcolo del “contributo SCM”. Per le imprese non tenute a tale comunicazione, in assenza di informazioni al proposito presenti nella Nota Integrativa, come previsto dall’art. 2427 cod.civ. punto 10, o di altra documentazione contabile ritenuta comprovante a insindacabile giudizio del Presidente, verranno considerati i ricavi complessivi.

2. Le quote sono fissate entro il 31 Ottobre dell’anno precedente a quello cui esse si applicano e devono essere corrisposte dagli Associati entro il 31 Gennaio dell’anno a cui si riferiscono. In assenza di revisione delle quote entro il 31 Luglio rimarranno in vigore le quote associative già in essere.

3. Nei casi in cui l’Associato svolga attività ulteriori rispetto a quelle per le quali partecipa all’Associazione, la quota associativa è definita considerando il valore dei ricavi derivanti dai servizi di comunicazioni elettroniche (es.: fornitura al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, servizi di fonia vocale e voip, servizi wireless) o servizi di data center, housing e hosting, o da vendita di apparati di comunicazioni elettroniche, e comunque compresi nei gruppi dei codici Ateco 61 o 63.11. Tale importo verrà determinato secondo quanto indicato al punto 2.4.1.

4. L’Associazione può agire in giudizio nei confronti degli Associati che non corrispondessero nei termini previsti le quote associative.

2.5 Recesso

1. L’Associato che intende recedere dal rapporto associativo deve comunicare all’Associazione via PEC la propria intenzione di recedere entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di recesso.

2. Il recesso, nel caso di cui al precedente punto, sarà efficace dal primo gennaio dell’anno successivo, fermo restando il diritto dell’Associazione di percepire eventuali somme dovute.

2.6 Esclusione

1. Gli Associati possono essere esclusi per morosità, decadenza dei requisiti associativi, o condotte incompatibili rispetto ai fini perseguiti dall’Associazione di cui al presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo comunica all’Associato interessato le contestazioni addebitate, con l’espresso invito a presentare entro un termine non inferiore    a 15 (quindici) giorni le proprie difese scritte all’esito delle    quali il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’esclusione, con adeguata motivazione, notificando tale provvedimento al socio escluso.

3. Gli Associati sono esclusi su motivata decisione del Consiglio Direttivo che riscontri il venir meno dei requisiti o dei doveri previsti dagli articoli 2.1 (Ammissione) e 2.3 (Diritti e doveri dei soci) a far data da tale decisione.

4. L’efficacia dell’esclusione dell’Associato decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di esclusione inviata dal Presidente, per conto del Consiglio Direttivo.

5. L’esclusione non comporta alcun diritto dell’Associato alla restituzione della quota associativa eventualmente già corrisposta.

6. A seguito della risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti dell’impresa esclusa perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all’interno dell’Associazione e la capacità di rappresentare l’Associazione presso soggetti e/o enti esterni.

Il rapporto associativo potrà riprendere solo a seguito di nuova domanda di ammissione.

2.7 Sospensione

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non potranno esercitare i diritti di Associato fino al pagamento di quanto dovuto.

3 Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Vicepresidente o i due Vicepresidenti, se nominati
  5. il Tesoriere
  6. il Segretario, se nominato.

2. Le cariche non sono retribuite quando svolte da Consiglieri o rappresentanti degli Associati, salvo eventuali rimborsi di ragionevoli spese in caso di trasferte per conto dell’Associazione, unicamente se concordate anticipatamente.

3.1 Assemblea Generale

All’Assemblea Generale possono partecipare tutti gli Associati aventi diritto di voto, nella persona dei soggetti indicati all’articolo 2.3 (Diritti e doveri degli Associati).

L’Associato può essere rappresentato, in caso di impedimento, da altro Associato tramite delega scritta. Ogni Associato può rappresentare al massimo un altro Associato.

3.1.1 Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea Generale ha il compito di:

  1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  2. approvare il rendiconto annuale di gestione ed il bilancio preventivo;
  3. formulare le direttive per l’attività dell’Associazione;
  4. approvare le modifiche al presente statuto;
  5. approvare un eventuale Codice Etico e le sue eventuali modifiche;
  6. deliberare lo scioglimento dell’Associazione, con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati degli Associati;
  7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea.

3.1.2 Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria dal Presidente via PEC, ai recapiti indicati dagli Associati all’atto dell’iscrizione o successivamente comunicati via PEC all’Associazione, con un preavviso di almeno dieci giorni.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo (anche telematico) e dell’ordine del giorno della riunione. In caso di svolgimento telematico la convocazione deve contenere le modalità ed i dati per il collegamento. Il Presidente può integrare l’ordine del giorno fino a 48 (quarantotto) ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione.

3. L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno per l’approvazione annuale del bilancio e per tutte le altre decisioni, comprese le modifiche statutarie e ’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria nei seguenti casi:

  1. su iniziativa del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta motivata di almeno il 30% (trenta per cento) degli Associati.

4. La richiesta di convocazione straordinaria è indirizzata al Presidente indicando gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione; in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede il Vice-Presidente o, in subordine, qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.

3.1.3 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto intervenuti.

2. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione e può riunirsi anche ricorrendo a tecnologie che permettano il collegamento a distanza (nel caso di votazioni a scrutinio segreto, mediante piattaforme in grado di garantire con sicurezza tali caratteristiche), a condizione che sia consentito:

  1. al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. agli Associati intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

3. L’Assemblea Generale, in caso di svolgimento mediante strumenti informatici o telematici, si intende svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente.

4. L’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Per la approvazione della proposta di modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati con diritto di voto. Il voto è palese e si svolge per dichiarazione espressa di persona riconoscibile, chiamando in sequenza favorevoli, contrari e astenuti.

5. Tale modalità di voto palese non è prevista per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, per la quale il voto è segreto; in caso di impossibilità motivata di assemblea con presenza fisica e in assenza di un sistema di e-voting mediante piattaforma in grado di garantire la necessaria riservatezza e sicurezza, il voto sarà palese. In caso di parità di voti tra candidati verrà scelto il candidato più anziano.

6. Per i quorum costitutivi e deliberativi le frazioni decimali sono arrotondate per difetto.

7. Delle riunioni di Assemblea Generale è redatto verbale, consultabile da parte dei soci che ne assicurano la riservatezza.

3.2 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 13 (tredici) Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale tra i soggetti indicati all’art. 2.3 (Diritti e doveri dei soci) che abbiano offerto la propria disponibilità a candidarsi.

2. Saranno eletti i canditati o le liste che abbiano raccolto il maggior    numero di voti. qyualora più candidati abbiano raccolto lo stesso numero di voti, si sceglieranno come consiglieri quelli rappresentanti i soci con maggiore anzianità associativa.

3. Il Consiglio Direttivo, dovrebbe assicurare la più ampia rappresentatività possibile degli Associati.

3.2.1 Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri, dal Presidente e da uno o due vice-Presidenti.

I Consiglieri eleggono e nominano:

  1. il Presidente, scelto tra i Consiglieri stessi;
  2. uno o due Vicepresidenti, scelti tra i Consiglieri stessi;
  3. il Tesoriere, anche esterno all’Associazione.

2. Qualora non siano membri del Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ma senza diritto di voto.

3. I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica due anni e potranno essere riconfermati.

4. Il Presidente non potrà essere in carica per più di due mandati consecutivi.

5. Un Consigliere decade:

  1. nel caso di esclusione dell’Associato rappresentato da tale Consigliere ai sensi dell’articolo 2.6 (Esclusione di un socio);
  2. qualora l’Associato da questi rappresentato comunichi all’Associazione la sostituzione del suo rappresentante;
  3. per decisione del Consiglio Direttivo che:
      1. attesti la perdita dei requisiti necessari a rappresentare l’Associato ai sensi dell’articolo 2.3 (Diritti e doveri degli associati);
      2. riscontri la mancata partecipazione a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio;
      3. riscontri che tale Consigliere, abbia violato l’obbligo di astenersi di cui all’art. 3.2.4.3;
      4. in caso di condanna del Consigliere a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
  4. per dimissioni dello stesso Consigliere comunicate all’Associazione via PEC o strumento analogo.

6. Il Consiglio Direttivo sostituirà eventuali Consiglieri decaduti mediante cooptazione fra i candidati Consiglieri non eletti nel corso dell’ultima Assemblea, con precedenza ai candidati con il maggior numero di voti; in mancanza, mediante elezione in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea Generale. Il Consigliere che subentra dura in carica fino al rinnovo del Consiglio.

7. Il Consiglio decade e deve essere rieletto quando vengano amancare contemporaneamente più della metà più uno dei Consiglieri in carica.

3.2.2 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali ed ha i seguenti compiti:

  1. nominare il Presidente;
  2. nominare uno o due Vice-Presidente, il Tesoriere;
  3. vigilare sull’osservanza dello Statuto sociale;
  4. deliberare sulle domande di adesione;
  5. elaborare le proposte di bilancio preventivo;
  6. definire annualmente le quote associative, fissando le modalità per il loro calcolo e la loro corresponsione;
  7. presentare all’Assemblea il rendiconto annuale di gestione e la proposta di bilancio consuntivo, per approvazione;
  8. esaminare la bozza di eventuali proposte di modificazione dello statuto e del Codice etico dell’Associazione per le successive deliberazioni;
  9. definire e attuare le linee strategiche dell’Associazione;
  10. approvare la nomina di rappresentanti dell’Associazione negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell’Associazione proposti dal Presidente;
  11. regolare le modalità del proprio funzionamento;
  12. adempiere gli altri compiti stabiliti dallo Statuto;
  13. deliberare sulle operazioni e sugli atti di straordinaria amministrazione che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea Generale o del Presidente.

3.2.3 Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei Consiglieri mediante comunicazione anche via mail con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. Il termine di convocazione è ridotto a 2 (due) giorni in caso di motivata urgenza.

2. La convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della riunione e le eventuali ragioni di urgenza. In caso di svolgimento telematico la convocazione deve contenere le modalità ed i dati per il collegamento.

3. Il Presidente può integrare l’ordine del giorno fino a 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione. In apertura dei lavori l’integrazione è consentita se approvata da almeno la metà dei Consiglieri presenti (incluso il Presidente), sempre con esclusione dei predetti temi.

4. Il Consiglio Direttivo è autoconvocato al termine dell’Assemblea Generale che lo ha eletto al fine di procedere all’elezione delle cariche associative di cui all’art. 3.2.1 al fine di essere immediatamente operativo.

3.2.4 Costituzione e Deliberazione del Consiglio Direttivo

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando si presente almeno la metà degli aventi diritto.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza con voto palese, eccetto che per la nomina di Presidente e Vicepresidente/i qualora i consiglieri decidano a maggioranza di procedere con voto segreto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo i Consiglieri non possono essere rappresentati da terzi.

3. Qualora su una materia sottoposta alla decisione del Consiglio Direttivo un Consigliere abbia un interesse in conflitto (anche avuto riguardo all’associato rappresentato), lo stesso deve astenersi o informarne il Consiglio Direttivo perché decida sulla sussistenza o meno dell’obbligo di astensione prima di procedere alla votazione su tale materia.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche ricorrendo a tecnologie che permettono il collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, incluso il verbalizzante, di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

5. In caso di svolgimento mediante strumenti informatici o telematici, il Consiglio si intenderà avvenuto nel luogo nel quale si trova il Presidente.

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sintetico, a cura del Presidente o del Segretario, consultabile da parte dei Consiglieri e ostensibile agli Associati che ne facciano motivata richiesta che sono tenuti ad assicurarne la riservatezza.

3.3.1 Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell’Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie e per l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente inoltre:

  1. provvede alla tenuta del libro degli Associati;
  2. convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
  3. assume la rappresentanza istituzionale e legale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  4. vigila sul funzionamento e sull’amministrazione dell’Associazione;
  5. gestisce i conti correnti bancari e/o postali dell’Associazione, con facoltà di compiere tutte le relative operazioni, di concerto con il Tesoriere;
  6. conferisce i poteri per l’esecuzione di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria e straordinaria amministrazione;
  7. esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  8. esercita i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo;
  9. esercita, in via d’urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione di Consiglio Direttivo utile;
  10. esercita poteri sostitutivi in caso di impedimento o di inerzia immotivata del Consiglio Direttivo o del Segretario, se presente;
  11. stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con eventuale personale dipendente, nel quadro delle direttive e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. La selezione e nomina dell’eventuale Segretario, è di competenza del Presidente;
  12. dirigere l’attività associativa nell’ambito delle direttive dell’assemblea generale.

3.3.2 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, e nel caso di nomina di due Vicepresidenti quello più anziano, sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti quando questi è assente o indisponibile o, infine, quando sia da questi delegato.

3.4 Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell’Associazione e cura gli adempimenti a ciò connessi; ha la gestione, rendendone conto al Presidente e al Consiglio Direttivo, dei conti correnti bancari e/o postali dell’Associazione, con facoltà di compiere tutte le relative operazioni ordinaria amministrazione, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuare prelievi e versamenti, di emettere assegni e di gestire entrate e spese correnti.

Esercita i poteri di ordinaria gestione dell’Associazione determinati dal Consiglio Direttivo.

3.5 Segretario

Il Segretario, se nominato:

  1. assiste il Presidente e/o il Vicepresidente nell’adempimento dei loro compiti e opera in aderenza a quanto da essi disposto;
  2. provvede alla gestione e al funzionamento dell’Associazione sotto l’indirizzo e il controllo del Presidente;
  3. sovraintende alla struttura operativa dell’Associazione assicurandone il funzionamento;
  4. cura l’invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell’Associazione;
  5. provvede alla verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  6. organizza le manifestazioni di carattere generale;
  7. supporta il Tesoriere nelle comunicazioni verso gli Associati.

3.6 Revisori dei Conti

I revisori dei conti, se nominati, hanno il compito di:

  1. vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale;
  2. certificare la rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge;
  3. presentare all’Assemblea Generale un rapporto scritto sulla contabilità sociale.

4 Disposizioni Generali

4.1 Bilancio

1. L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente o il Tesoriere sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo per l’approvazione.

4. Il bilancio consuntivo, che deve rispecchiare fedelmente la gestione economico-finanziaria dell’Associazione e comprendere anche la gestione di eventuali contributi aggiuntivi, è approvato dall’Assemblea Generale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

4.2 Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell’Associazione risponde solo delle obbligazioni assunte dall’Associazione stessa, ferma restando la responsabilità di legge.

2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da eventuali beni mobili, comprese quote o azioni societarie, e immobili che a qualunque titolo siano acquisiti legittimamente dell’Associazione, anche attraverso donazioni e lasciti a suo favore.

Le entrate sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi volontari;
  3. proventi da iniziative organizzate dall’Associazione e/o da sponsorizzazioni di terzi;
  4. ogni altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo sociale.

3. Il patrimonio e le entrate dell’Associazione non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli Associati, neanche in forme indirette o tramite la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

4.3 Scioglimento dell’Associazione

1. La proposta di scioglimento può essere avanzata all’Assemblea Generale:

  1. dal Consiglio Direttivo previa approvazione all’unanimità dei membri del Consiglio stesso;
  2. dal Presidente dell’Associazione se sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

2. Lo scioglimento è approvato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati contestualmente alla designazione del liquidatore al quale è conferito l’incarico, e alla definizione dei criteri per la devoluzione del patrimonio, compatibilmente con le previsioni di legge in vigore all’atto dello scioglimento. I verbali dell’Assemblea Generale relativi allo scioglimento dell’associazione sono redatti da notaio.

3. In caso di scioglimento, l’Assemblea Generale nomina il liquidatore investendolo dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione, in conformità ai criteri di cui al precedente punto 2.

4. A conclusione dell’attività, i liquidatorin presentano il rendiconto all’Assemblea Generale.

4.4 Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli Associati, o tra alcuni di essi e l’Associazione, in merito alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

4.5 Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

2. Gli Associati con la qualifica di “osservatore”, non più contemplati dal presente Statuto, manterranno la qualifica di socio osservatore senza diritto di voto fino al 31 dicembre 2021 e, in caso di rinnovo espresso o tacito della loro adesione alla associazione, diverranno Associati ordinari dal 1 gennaio 2022.